Utilizzo di materiali riciclati
I materiali edili riciclati devono essere impiegati, in sostituzione dei materiali minerali naturali o dei materiali edili tradizionali, per la realizzazione di prodotti riciclati nel rispetto di specifiche norme tecniche. Qui di seguito vengono elencati gli ambiti in cui è consentito, allo stato attuale della tecnica, l'utilizzo dei materiali edili riciclati.

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Il materiale eccedente dalla lavorazione di granulometria fino ai 30 mm può essere recuperato in casi eccezionali, previo nulla osta dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, per il riempimento di cave.
Recupero diretto: per l’uso di materiali da costruzione e demolizione o loro miscele senza il passaggio in un impianto di riciclaggio è necessaria un’autorizzazione ai sensi dell’art. 25 della legge provinciale n. 4/2006, e successive modifiche, nel rispetto dei valori limite di cui alla tabella 3. Per l’impiego, qui non regolamentato, di materiali edili riciclati è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 11 luglio 2012, n. 23.
La definizione “cessazione della qualifica di rifiuto” per granulato d'asfalto potrà essere applicata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione al trattamento ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 23/2012, in caso di lavorazione presso l’impianto, o dell’art. 25 della legge provinciale n. 4/2006, e successive modifiche, in caso di recupero diretto.

L’utilizzo del materiale è limitato ai seguenti campi d’impiego:
• produzione di asfalto lavorato a caldo o a freddo (vedi direttive tecniche della Provincia Autonoma di Bolzano per pavimentazioni bituminose);
• realizzazione di sottofondi stradali sotto superfici sigillate;
• come componente di granulati misti nella misura massima del 15%.
 
Divieto d'impiego in zone di rispetto idrico
Il recupero di materiali di scarto non deve causare danni all’ambiente.
Inoltre vanno tutelate in modo speciale le zone di rispetto idrico. È quindi vietato l’impiego di materiali edili riciclati nei seguenti casi: nelle zone di tutela dell'acqua potabile I e II di cui all’art. 15 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, in prossimità di falde acquifere fino ad 1 m sopra all'escursione massima della falda, in una fascia di 5 m dalle acque superficiali, a una distanza inferiore a 100 m da pozzi per acque potabili ovvero 200 m in caso di sorgenti situate più a valle, in zone destinate ad aree di tutela idrica dal piano urbanistico comunale, in zone umide e in prati o aree sottoposti a drenaggio.
Inoltre è proibito l’impiego dei materiali edili riciclati in parchi naturali, in biotopi e presso monumenti naturali.